Decreto vaccini 2017

Pubblichiamo in allegato la Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca riguardante la nuova normativa sulle vaccinazioni obbligatorie: Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l’applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l 7, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

Per vostra utilità, riportiamo all’interno della notizia alcune informazioni di sintesi tratte dalla circolare del MIUR.

Quali sono ora le vaccinazioni obbligatorie?

Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, all’art. 1 commi l e l-bis, estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco:

  • Anti-poliomielitica;
  • Anti-difterica
  • Anti-tetanica
  • Anti-epatite B
  • Anti-pertosse
  • Anti-Haemophilus injluenzae tipo B
  • Anti-morbillo
  • Anti-rosolia
  • Anti-parotite
  • Anti-varicella

 

Come si adempie all’obbligo delle vaccinazioni?

All’obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini

 

Cosa devo fare per l’anno scolastico che sta per iniziare?

In sintesi, i genitori, o chi ne fa le veci, devono presentare alla Scuola la certificazione comprovante le avvenute vaccinazioni o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva (utilizzando il modulo in allegato) entro le seguenti scadenze:

  • entro il 10 settembre per le sezioni Primavera e la scuola dell’Infanzia
  • entro il 31 ottobre per tutti gli altri gradi di istruzione

Tale obbligo riguarda anche i bambini che già frequentano la Scuola.

Nel caso in cui si presenti la dichiarazione sostitutiva, i documenti comprovanti l’avvenuta vaccinazione devono essere consegnati alla Scuola entro il 10 marzo 2018.

Per quanto riguarda la Piccola Casa “S. Maria Aprutina”, la documentazione o la dichiarazione sostitutiva devono essere consegnate esclusivamente presso la Segreteria della Scuola, negli orari di apertura.

 

Riportiamo di seguito il testo del MIUR su quanto appena sintetizzato:

“I dirigenti scolastici, all’atto dell’iscrizione, richiedono ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali.

Al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l’allegato l.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall’ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL, in quest’ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l’assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge).

Ancora, con riferimento all’art. 3, commi l e l-bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell’anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato l).

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

  1. a) attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. l, co. 3);
  2. b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2);

Per l’anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle private non paritarie:

– entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia e delle sezioni primavera;

– entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l’istituzione scolastica.

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

Per l’anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all’Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.”

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